
Aggressione da cani randagi: chi paga i danni?
Il fenomeno del randagismo e la sua pericolosità
Il randagismo è una situazione di abbandono incontrollato che riguarda animali senza padrone – soprattutto cani – che vagano liberamente. Questo fenomeno, sempre più diffuso sia nelle grandi città che nei piccoli centri abitati e nelle campagne, comporta spesso un difficile rapporto tra queste specie (cani e a volte anche animali selvatici come i cinghiali) e l’uomo.
È importante capire che molti esemplari randagi vivono in condizioni precarie, non sono mai stati addomesticati o hanno subito maltrattamenti, il che li rende diffidenti, spaventati, o talvolta aggressivi. Insomma, sono vittime prima ancora di diventare, in alcuni casi, aggressori dell’uomo. Le aggressioni dei cani randagi possono avvenire all’improvviso, con gravi conseguenze, specialmente per pedoni e ciclisti. Difendersi nell’immediato è estremamente difficile.
Come capire chi è l’Ente pubblico responsabile del randagismo
In Italia, la gestione del randagismo e la responsabilità per i danni causati da cani senza padrone ricade su diversi Enti pubblici. La legge quadro nazionale, la n. 281 del 1991 [1] si occupa del fenomeno, ma non individua espressamente i soggetti responsabili del randagismo, limitandosi a demandare alle Regioni l’attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità derivanti dagli animali vaganti.
In pratica, la legge nazionale non individua chiaramente a chi spetti la responsabilità civile in caso di aggressioni da parte degli animali randagi, ma comunque affida alle Regioni il compito di disciplinare, tramite leggi locali, la prevenzione e il controllo del fenomeno, con la collaborazione di:
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Comuni, incaricati della cattura e della custodia nei canili;
- ASL, competenti per gli aspetti sanitari (profilassi, sterilizzazioni, controlli).
In pratica, bisogna sempre guardare alla legge regionale del luogo in cui si è verificata l’aggressione per capire quale ente è responsabile.Questo significa che la normativa è su base locale, e molto dipende dal territorio in cui si è verificato l’incidente. Le Regioni hanno il compito di individuare, nei propri territori, gli Enti pubblici che devono occuparsi della cattura e della custodia degli animali randagi. Se non provvedono adeguatamente a tali compiti, sorge la loro diretta responsabilità per i danni arrecati.
Per consultare l'articolo completo, clicca sul seguente link: http://www.laleggepertutti.it/731215_aggressione-da-cani-randagi-chi-paga-i-danni
Cosa fare se vieni aggredito da cani randagi
Se ti trovi in questa spiacevole situazione, è fondamentale agire con prontezza e metodo per tutelare i tuoi diritti e ottenere un eventuale risarcimento per le varie tipologie di danni che abbiamo descritto, e che devono essere tutte provate nella loro consistenza e nel relativo ammontare. Ecco gli step fondamentali da seguire se subisci un’aggressione da cani randagi:
- metti in sicurezza te stesso e chi si trova in quel momento con te: la prima cosa da fare nell’immediatezza è allontanarti dal pericolo, senza cercare di contrastare la forza fisica degli animali, che potrebbe essere soverchiante e aggravare così la situazione;
- cerca soccorso medico: se hai riportato lesioni, anche lievi, rivolgiti immediatamente al pronto soccorso o al tuo medico curante. Ai fini risarcitori (oltre che, ovviamente, sanitari) è fondamentale avere una documentazione medica accurata delle lesioni subite e del nesso di causalità con l’aggressione;
- documenta l’accaduto con:
- foto e video: se possibile, scatta foto o fai video del luogo dell’aggressione, del cane (se è ancora visibile) e delle tue lesioni; immagini e riprese costituiscono documenti utilizzabili in sede processuale, sia civile sia penale;
- testimoni: cerca eventuali testimoni che hanno assistito all’accaduto e chiedi loro i contatti. La loro testimonianza sarà utile e talvolta preziosa: a volte un osservatore esterno è in grado di descrivere la scena dell’aggressione meglio del protagonista che l’ha subita;
- ora e luogo: Annota con precisione l’ora, la data e il luogo esatto dell’aggressione.
- denuncia l’accaduto quanto prima possibile, rivolgendoti a:
- forze dell’ordine: Carabinieri, Polizia di Stato o Polizia Locale possono raccogliere la tua denuncia dell’aggressione. La loro verbalizzazione sarà un atto ufficiale importante;
- Comune e ASL: comunica l’accaduto, con una lettera formale, o una PEC, anche al Comune e al Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio. Richiedi che venga avviata una ricerca del cane (del quale puoi descrivere taglia, colore e altre caratteristiche utili a individuarlo) e che vengano prese le dovute misure;
- richiedi anche la relazione veterinaria dell’ASL, che accerterà se l’animale (se è stato individuato) è effettivamente randagio o se, invece, ha un proprietario privato;
- consulta un avvocato: questo è un passaggio cruciale. Un legale specializzato in responsabilità civile potrà valutare il tuo caso, raccogliere la documentazione necessaria e avviare le pratiche per richiedere il risarcimento danni. Sarà lui, o lei, a indirizzarti verso l’ente pubblico responsabile (Comune, ASL o Regione, a seconda del caso specifico e della normativa regionale) e a gestire la trattativa o l’eventuale azione legale.
Ricorda che il termine di prescrizione per agire è di 5 anni, trattandosi di danni derivanti da fatto illecito (responsabilità extracontrattuale: art. 2043 Cod. civ.), ma è bene muoversi subito per non disperdere le prove.

Riforma del Codice Penale - Reati contro gli animali, approvata la nuova legge
l Senato ha approvato in via definitiva il ddl 1308. Cambia l’approccio del Codice Penale ai reati contro gli animali: il bene da tutelare non sarà più il "sentimento" umano "per" gli animali, ma l’essere senziente in quanto tale. Per il relatore della nuova legge, il senatore Manfredi Potenti (Lega), nella modifica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale c'è "la filosofia di tutto il testo”.
Dal sentimento umano agli animali- Nel disegno di legge 1308 – spiega il relatore Manfredi Potenti- c’è “l'intenzione di dedicare il contesto degli articoli del titolo IX-bis direttamente agli animali, e non più al sentimento che l'uomo prova per gli animali”. Di conseguenza, “gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle nostre norme”.
Spettacoli e maltrattamenti- L’articolo 544-quater del codice penale punisce chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. Commettere questo reato comporterà un inasprimento della pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro.
Combattimenti tra animali, addestramento e scommesse. La nuova legge interviene sull’articolo 544-quinquies e inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette. Una ipotesi autonoma di reato è prevista per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c'è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro. Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Antimafia- A coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia.
Coinvolgimento di minori e diffusione di immagini- Il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Questa previsione- ha spiegato il relatore- è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, “anche in questo l'inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti”. Altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità di questi contenuti, interdicendone l'attività di riproduzione. Questa disposizione è diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità.
Si introduce nel titolo IX-bis del libro II l'articolo 544-septies un'aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all'articolo 544-bis (Uccisione degli animali), 544-ter (Maltrattamento), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici.
Uccisione di animali- L'articolo 544-bis puniva con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. La nuova legge innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Se il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, si prevede un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.
Maltrattamento animale- Dell’articolo 544-ter viene modificato il primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, attualmente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma attuale, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata.
Uccisione o danneggiamento di animali altrui - Riformulato l'articolo 638 del codice penale. Nella nuova formulazione l'articolo 638 consta di un unico comma, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria. Il comma 4 modifica all'articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l'importo minimo dell'ammenda, che può essere comminata dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Rimane inalterato l'importo massimo, pari a 10.000 euro.
Sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. L'articolo 6 del disegno di legge apporta alcune modifiche al codice di procedura penale. Il nuovo articolo 260-bis prevede che l'affidamento di animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno. Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.
Divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali – Un comma aggiunto all'articolo 544-sexies del codice penale introduce il divieto- nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva- di abbattere o alienare a terzi gli animali. Il divieto vige anche se non è stato disposto il sequestro degli animali. Fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell'indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'accertamento per uno dei reati del titolo IX-bis.
Responsabilità amministrativa - Si introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. In caso di condanna dell'ente si applicano anche le sanzioni interdittive previste dal n. 231.
Leggi speciali- Restano ferme l’eccezione dei casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali.
Animali da compagnia: traffici, catena e identificazione- Si modifica la legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In materia di traffico illecito di animali da compagnia si prevede un inasprimento della cornice sanzionatoria. Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. Inasprite anche le sanzioni amministrative accessorie.
Si vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
Sono previste sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.
Coordinamento della polizia giudiziaria - Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali, si prevede che debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia.
Uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. Si interviene sul primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale. In particolare, si inasprisce la cornice sanzionatoria, prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro. Si interviene anche sull'articolo 733-bis del codice penale relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni. Si prevedono, infatti, l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
Infine si introduce il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus.
ANMVI: legge equilibrata, tutela non è solo repressione
per Maggiori informazioni :http://share.google/ZicIyNWxHNEF9DP8G

N.U.E. Numero Unico Emergenza
Che cos’è
Il Numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 (uno-uno-due) è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
Perché chiamare il 112
Puoi chiamare il Numero di emergenza Unico Europeo per richiedere urgentemente un intervento:
- delle Forze di Polizia
- dei Vigili del Fuoco
- dell'assistenza sanitaria
- dell'assistenza in mare.
L’operatore dell'112, inoltra la chiamata alla Centrale operativa competente per tipologia di emergenza.
Puoi chiamare il numero di emergenza Unico Europeo, 112, gratuitamente da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha SIM, è bloccato o non si ha credito telefonico.
In Italia
Attualmente in Italia il servizio NUE 112 è attivo in numerose regioni.
Il modello organizzativo prevede una Centrale unica di risposta (CUR), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118.
All’interno della Centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, smistano le telefonate agli Enti responsabili della gestione delle emergenze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco o il Soccorso sanitario).
In attesa della realizzazione su tutto il territorio nazionale delle Centrali Uniche di Risposta (CUR), ove queste ultime non sono presenti, il Servizio NUE 112 (uno-uno-due) è assicurato dalle Centrali operative dell’Arma dei Carabinieri.
Il numero 112 è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l’App "Where ARE U" dedicata agli smartphones. L’App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l’invio automatico all’operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.
Come funziona
La chiamata, raccolta da una Cur, dopo alcune rapide verifiche viene inoltrata, con i dati di localizzazione del chiamante e del tipo di soccorso, alla sala operativa competente per l’intervento immediato.
Il servizio, disponibile in più lingue e accessibile anche alle persone non udenti (1.1.2. Sordi), consente con una sola chiamata di attivare un intervento di emergenza adeguato alla situazione di rischio o pericolo. Il chiamante viene localizzato anche se si trova in aree extra-urbane, dove potrebbe risultare più difficile essere individuati, attraverso i dati generati dalla rete telefonica fissa o dallo smartphone.
7 secondi il tempo medio di risposta da parte delle Cur, mentre l'utente che non riesca a contattare il servizio in prima battuta, viene subito richiamato. Le centrali uniche di risposta filtrano anche le chiamate improprie, ovvero non di emergenza, consentendo così alle sale operative di concentrare risorse e interventi sui soli casi di emergenza.
Il modello italiano di gestione del Nue 1.1.2. è il prodotto di una sinergia istituzionale tra Stato e regioni che trova la sua sintesi nella Commissione consultiva presso il ministero dell’Interno, nella quale sono rappresentate tutte le componenti del servizio (ministeri dell’Interno, delle Imprese e del Made in Italy, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute; Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e Conferenza Stato-Regioni).
Il lavoro della Commissione è declinato a livello territoriale dai gruppi di monitoraggio, coordinati dalle prefetture delle province capoluogo di regione.

Carcere e Sanzioni pesanti per chi maltratta gli animali
La legge Brambilla ora è effettiva. Approvata definitivamente il 29 maggio, è entrata in vigore il 1° luglio
Chi uccide gli animali, rischia 4 anni di detenzione e multe salate.
Per chi li malatratta, 2 anni di reclusione e 30 mila euro.

NUMERI UTILI
Tel. 113 - Polizia di Stato : http://www.poliziadistato.it/
Tel. 112 - Commissariato di PS (segnalazioni, denunce, reati in internet, ecc.) : http://www.carabinieri.it/CCWeb/cc_sito.jsp
Carabinieri - NAS: http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Salute/03_NAS.htm
Carabinieri - Tutela Ambiente Tel. 800.253608 http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Informazioni/Tutela/Ambiente/06_Articolazione.htm
Tel. 1515 - Corpo Forestale Dello Stato http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3
Tel. 117 - Guardia di Finanza : http://reparti.gdf.gov.it/
Polizie Locali - Comuni e Province : www.comuni-italiani.it
Tel. 115 -Vigili del Fuoco : www.vigilfuoco.it
Tel. 1530 - Capitanerie di Porto - Guardia Costiera : www.guardiacostiera.it
Ministero della Salute (Portale dedicato agli animali) : http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_animali.html
Anagrafe Canina Nazionale - www.ministerosalute.it
Centri di recupero fauna selvatica - www.recuperoselvatici.it
Lo studio medico veterinario più vicino - www.struttureveterinarie.it (anche con App da telefonino)
Uffici Veterinari del Ministero della Salute - (Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari, Posti di Ispezione Frontaliera, Uffici Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti) : http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_2.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&id=1039&dir=uvac&menu=organizzazione