Leggi & Animali

07/09/2015 11:55:16

Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in
materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
  Visti,  in  particolare  gli articoli 2 e 3 della predetta legge n.
281  del  1991,  concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i
cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
  Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
febbraio  2003  concernente  «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni,
del  6  febbraio  2003,  recante disposizioni in materia di benessere
degli  animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio
2003,  il  quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina,
da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
  Visto,  inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo
del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
2005,  l'introduzione  del microchip quale sistema unico ufficiale di
identificazione dei cani;
  Considerata  la  necessita'  di assicurare una compiuta ed uniforme
applicazione,   sull'intero  territorio  nazionale,  della  normativa
concernente  l'identificazione  dei  cani e la gestione dell'anagrafe
canina,   al   fine   poter  svolgere  un  efficace  controllo  della
popolazione canina;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di emanare disposizioni per
arginare  il  dilagare  del  fenomeno  dell'abbandono  dei  cani, che
alimenta il randagismo dei medesimi;
  Considerati  i  rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal
predetto  randagismo  dei  cani,  quali  il  possibile diffondersi di
malattie  infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di
aggressione  dei  cani  rinselvatichiti  e  l'incremento dello stesso
randagismo;
  Ritenuta,  altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in
maniera  contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la
popolazione  canina  presente  sul  territorio nazionale, utilizzando
strumenti  e  modalita'  uniformi  per  tutte  le  regioni e province
autonome,  allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli
animali  in  questione  e  consentirne  un  controllo ed una gestione
adeguati;
  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca  Martini», registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
                               Ordina:

                               Art. 1.
  1.   E'   obbligatorio   provvedere   all'identificazione   e  alla
registrazione  dei  cani,  in  conformita' alle disposizioni adottate
dalle  regioni  e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla
presente ordinanza.
  2.  Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far
identificare  e  registrare  l'animale,  nel  secondo  mese  di vita,
mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore
di  cani  di  eta'  superiore  ai due mesi e' tenuto a identificare e
registrare  il  cane  ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
  3.  L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario,
deve essere effettuato:
    a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
    b) da  veterinari  libero  professionisti,  abilitati ad accedere
all'anagrafe  canina  regionale,  secondo  modalita'  definite  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
  4.  I  veterinari  che  provvedono  all'applicazione  del microchip
devono  contestualmente  effettuare  la  registrazione  nell'anagrafe
canina  dei  soggetti  identificati.  Il certificato di iscrizione in
anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di
proprieta'.
  5.  Il  proprietario  o  detentore di cani gia' identificati ma non
ancora   registrati   e'   tenuto  a  provvedere  alla  registrazione
all'anagrafe  canina  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in
vigore della presente ordinanza.
  6.  La  disposizione  di  cui  al  comma 2  non  si applica ai cani
identificati,  in  conformita'  alla  legge  14  agosto 1991, n. 281,
mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
  7.   I   veterinari   pubblici  e  privati  abilitati  ad  accedere
all'anagrafe   canina,   nell'espletamento   della   loro   attivita'
professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel
caso   di   mancanza  o  di  illeggibilita'  dell'identificativo,  il
veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il
detentore degli obblighi di legge.